1. Al fine di sviluppare l'intera filiera della produzione della pasta di alta qualità, contraddistinta dal marchio di qualità di cui all'articolo 2, è istituito un apposito fondo di filiera.
2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire, in particolare, la diffusione delle varietà di grano duro aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 3, la promozione dei marchi di qualità della pasta di alta qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.
3. Il fondo è alimentato da un prelievo, il cui importo è stabilito ogni anno dal consorzio di cui al comma 4, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di qualità di cui all'articolo 2, versato da parte