Art. 4.
(Fondo di filiera).

      1. Al fine di sviluppare l'intera filiera della produzione della pasta di alta qualità, contraddistinta dal marchio di qualità di cui all'articolo 2, è istituito un apposito fondo di filiera.
      2. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire, in particolare, la diffusione delle varietà di grano duro aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 3, la promozione dei marchi di qualità della pasta di alta qualità e la formazione professionale di tutti gli operatori della filiera.
      3. Il fondo è alimentato da un prelievo, il cui importo è stabilito ogni anno dal consorzio di cui al comma 4, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di qualità di cui all'articolo 2, versato da parte

 

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dei produttori di pasta al fondo medesimo. La ripartizione del prelievo tra i componenti della filiera è effettuata con delibera del citato consorzio di cui al comma 4.
      4. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da rappresentanti designati dalle unioni riconosciute dei produttori agricoli, degli stoccatori, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.